Statuto Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali (OdA MM)
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Denominazione, sede, scopo
Art. 1 Denominazione, sede
1 Con la denominazione Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali* (OdA MM) è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC). L’organizzazione è apolitica e aconfessionale.
2 L’organizzazione ha sede nel luogo in cui si trova il suo segretariato.
Art. 2 Scopo e obiettivi
1 L’OdA MM è l’organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale e dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale.
2 L’OdA MM mira all’organizzazione, allo sviluppo e all’assicurazione della formazione professionale dei massaggiatori medicali.
3 L’OdA MM tiene conto dei principi contenuti nella legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis).
4 L’OdA MM persegue i seguenti obiettivi:
a. essere l’interlocutore principale delle autorità competenti nel campo della formazione professionale dei massaggiatori medicali;
b. rappresentare gli interessi comuni dei membri nei temi di politica professionale;
c. riunire e coordinare le organizzazioni attive nella formazione professionale dei massaggiatori medicali e instaurare rapporti con altre professioni;
d. sviluppare e controllare le procedure di qualificazione per il conseguimento dei titoli professionali;
e. organizzare e svolgere gli esami per conseguire i titoli professionali;
f. promuovere la garanzia della qualità e lo sviluppo della formazione professionale dei massaggiatori medicali.
5 Allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati, l’OdA MM può collaborare con altri partner, in particolare con altre organizzazioni del mondo del lavoro.
II. Affiliazione
Art. 3 Membri
L’OdA MM dispone delle seguenti categorie di membri:
A. Membri attivi appartenenti alle categorie A, B e C;
B. Membri passivi;
C. Membri sostenitori.
Art. 4 Membri attivi
1 Sono membri attivi le associazioni definite nel cpv. 2 che sostengono le finalità dell’OdA MM e che hanno un rapporto con la formazione professionale e lo sviluppo professionale dei massaggiatori medicali.
2 I membri attivi sono suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
a. Associazioni professionali: associazioni che riuniscono massaggiatori medicali (anche persone con handicap);
b. Associazioni di scuole: associazioni di scuole che formano massaggiatori medicali e li preparano a conseguire un titolo professionale;
c. Associazioni di datori di lavoro e associazioni specializzate: associazioni di datori di lavoro che impiegano massaggiatori medicali e associazioni specializzate che rappresentano gli interessi di persone che fanno parte di un campo specifico della sanità.
3 I membri attivi hanno diritto di voto e di elezione.
Art. 5 Membri passivi
1 I membri passivi possono essere persone fisiche o giuridiche che non soddisfano le condizioni per essere affiliate come membri attivi.
2 I membri passivi pagano un contributo. Non hanno diritto di voto né di elezione, ma dispongono di un diritto di proposta all’assemblea dei delegati.
Art. 6 Membri sostenitori
1 I membri sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che, tramite un proprio contributo, sostengono scopi e compiti dell’OdA MM.
2 I membri sostenitori pagano un contributo. Non hanno diritto di voto né di elezione, ma possono partecipare all’assemblea dei delegati quali ospiti.
Art. 7 Affiliazione dei membri
Le domande di adesione devono essere indirizzate al segretariato. Il comitato decide in merito all’ammissione dei membri. I membri non ammessi hanno il diritto di inoltrare ricorso all’assemblea dei delegati.
Art. 8 Perdita dell’affiliazione
1 L’affiliazione viene meno nei seguenti casi:
a. dimissioni;
b. esclusione;
c. estinzione della persona giuridica o scioglimento dell’organizzazione.
2 Le dimissioni devono essere inoltrate al segretariato in forma scritta osservando un termine di sei mesi per la fine dell’anno commerciale
3 Un membro può essere escluso senza motivo. Il mancato pagamento del con-tributo comporta l’esclusione dopo il secondo richiamo.
4 Il comitato decide in merito all’esclusione di un membro. Il membro escluso ha il diritto di inoltrare ricorso all’assemblea dei delegati. Lo stesso deve essere presentato entro 10 giorni dalla ricezione della decisione.
5 I membri dimissionari o esclusi perdono ogni diritto alle prestazioni dell’OdA MM e su un eventuale patrimonio dell’associazione. Gli obblighi del membro escluso sussistono fino alla fine dell’anno commerciale.
6 I membri dimissionari o esclusi possono rientrare nell’associazione al più presto due anni dopo la loro esclusione.
Art. 9 Contributo sociale
1 I membri pagano i contributi in funzione della loro estensione (art. 11 cpv. 2).
2 L’ammontare del contributo è deciso dall’assemblea dei delegati e fissato nel regolamento organizzativo dell’associazione.
III. Organi
Art. 10 Organi
Gli organi dell’OdA MM sono:
a. Assemblea dei delegati;
b. Comitato;
c. Ufficio di revisione.
A. Assemblea dei delegati
Art. 11 Assemblea dei delegati
1 L’assemblea dei delegati è l’organo supremo dell’OdA MM. È diretta dal presidente oppure dal suo sostituto oppure dal presidente del giorno. L’assemblea dei delegati ordinaria si svolge annualmente nel primo semestre.
2 Gli aventi diritto di voto sono menzionati nel regolamento organizzativo dell’associazione. Per determinare i voti di delegato si considerano i seguenti criteri (estensione del membro):
a. Associazioni professionali: numero di massaggiatori medicali con un titolo professionale riconosciuto a livello svizzero o un titolo equivalente.
b. Associazioni di scuole: numero di allievi che si preparano al conseguimento del titolo professionale di massaggiatore medicale riconosciuto a livello svizzero. Fa stato il totale di tutte le scuole associate.
c. Associazioni di datori di lavoro e associazioni specializzate: ricevono un numero fisso di voti per l’assemblea dei delegati.
3 Per determinare il numero di voti di delegato dei membri della categoria A fa stato il numero di massaggiatori medicali, mentre per i membri della categoria B fa stato il numero di allievi al 31 dicembre dell’anno precedente. I totali devono essere comunicati all’OdA MM entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
4 I membri stabiliscono i propri delegati. Le persone aventi un mandato nel comitato dell’OdA MM non possono essere designate quali delegati.
Art. 12 Convocazione, proposte dei membri
1 L’assemblea dei delegati viene convocata per iscritto dal comitato con un preavviso di almeno tre settimane indicandone l’ordine del giorno. Si svolge nel primo semestre dopo la conclusione dell’anno commerciale. La data dell’assemblea dei delegati è comunicata con un preavviso di almeno tre mesi.
2 I membri dell’OdA MM aventi diritto di voto sono autorizzati a presentare richieste o proposte di trattande per l’assemblea dei delegati. Le richieste devono essere presentate in forma scritta al comitato almeno sei settimane prima dell’assemblea dei delegati.
3 Una maggioranza di due terzi dei voti di delegato presenti ha la facoltà di inserire una trattanda supplementare nell’ordine del giorno dell’assemblea dei delegati.
Art. 13 Assemblea dei delegati straordinaria
1 Un quinto di tutti i membri oppure il comitato dell’OdA MM possono richiedere, per iscritto, la convocazione di un’assemblea dei delegati straordinaria indicandone le trattande. L’assemblea dei delegati straordinaria ha luogo almeno due mesi dopo l’inoltro della richiesta.
Art. 14 Compiti
L’assemblea dei delegati ha in particolare i seguenti compiti:
a. approvazione delle linee direttive e della strategia;
b. approvazione del profilo professionale;
c. approvazione, modifica o completamento dello statuto;
d. approvazione del rapporto annuale di attività, del conto annuale e del rapporto di revisione;
e. discarico degli organi associativi;
f. nomina del presidente o del vicepresidente e degli altri membri del comitato;
g. nomina dell’ufficio di revisione;
h. approvazione della pianificazione annuale e del preventivo;
i. approvazione del regolamento organizzativo dell’associazione;
j. approvazione di contributi speciali;
k. esame di ricorsi contro la mancata ammissione e l’esclusione di membri (vedi art. 8 cpv. 4);
l. decisione su richieste e proposte di membri;
m. scioglimento o fusione dell’associazione;
n. decisione su tutti gli altri oggetti che lo statuto o la legge attribuisce all’assemblea dei delegati oppure che le vengono sottoposti per decisione del comitato.
Art. 15 Votazioni ed elezioni
1 Ogni assemblea dei delegati regolarmente convocata si pronuncia validamente indipendentemente dal numero di membri presenti.
2 Ogni delegato dispone di un numero di voti che gli è stato attribuito dalla sua organizzazione (voti di delegato, art. 11). È esclusa la sostituzione di voti di delegato non rappresentati.
3 Nelle votazioni vale la maggioranza semplice dei voti di delegato attribuiti.
4 Al primo turno delle elezioni vale la maggioranza assoluta dei voti di delegato attribuiti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, nel secondo turno vale la maggioranza relativa dei voti di delegato.
5 La modifica dello statuto, lo scioglimento o la fusione dell’OdA MM richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti di delegato attribuiti.
6 Il comitato dell’OdA MM partecipa con voto consultivo e diritto di proposta all’assemblea dei delegati.
7 In caso di parità, decide il voto del presidente, del suo sostituto oppure del presidente del giorno.
B. Comitato
Art. 16 Composizione
1 Il comitato è l’organo esecutivo dell’OdA MM ed è composto da almeno cinque membri.
2 Nel comitato dev’essere garantita l’adeguata rappresentanza dei massaggiatori medicali con titolo riconosciuto a livello svizzero.
3 Il comitato si autocostituisce ad eccezione del presidente.
4 La durata in carica del comitato è di quattro anni. La rielezione è possibile.
Art. 17 Modalità procedurali
1 Il comitato si riunisce a dipendenza dei temi da trattare.
2 Il presidente convoca e dirige le riunioni del comitato. In caso di assenza del presidente, questo compito è assunto da un altro membro del comitato. Ogni membro del comitato ha il diritto di convocare una riunione di comitato.
3 Il comitato può deliberare se almeno la metà dei suoi membri è presente. Decide e sceglie a maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del presidente.
4 Il segretariato partecipa con voto consultivo e diritto di proposta alle riunioni di comitato.
Art. 18 Compiti del comitato
1 Il comitato è competente per tutte le questioni che per legge o statuto non sono riservate a un altro organo. Rappresenta verso l’esterno l’OdA MM. È responsabile della conduzione strategica dell’OdA MM. I compiti operativi sono svolti dal segretariato.
2 Il comitato ha segnatamente i compiti e le competenze seguenti:
a. elaborazione delle linee direttive e della strategia;
b. attuazione della strategia;
c. allestimento e aggiornamento del profilo professionale;
d. convocazione e preparazione dell’assemblea dei delegati;
e. consulenza preliminare e presentazione di proposte per questioni trattate dall’assemblea dei delegati;
f. esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei delegati;
g. allestimento del rapporto annuale e del conto annuale;
h. allestimento e attuazione della pianificazione annuale e del preventivo;
i. allestimento del regolamento organizzativo;
j. istituzione di commissioni, gruppi di lavoro o di progetto e nomina dei loro membri;
k. gestione del patrimonio dell’associazione;
l. emanazione e approvazione di regolamenti e mansionari;
m. istituzione del segretariato, nomina del segretario e vigilanza sull’attività del segretariato;
n. decisione sull’ammissione di membri;
o. esclusione di membri in base al mancato pagamento del contributo e richiesta di esclusione all’attenzione dell’assemblea dei delegati;
p. responsabilità per una comunicazione trasparente fra tutti gli organi e nei confronti dei membri (comunicazione interna), candidati agli esami nonché altri interessati (comunicazione esterna).
3 L’assemblea dei delegati può decidere l’attribuzione di ulteriori compiti al comitato.
Art. 19 Diritto di firma
I membri del comitato hanno il diritto di firma collettiva a due; di norma si tratta del presidente e di un altro membro di comitato.
C Ufficio di revisione
Art. 20 Ufficio di revisione
L’assemblea dei delegati nomina un ufficio di revisione che rimane in carica un anno. L’ufficio di revisione controlla annualmente la contabilità dell’OdA MM e allestisce un rapporto di revisione all’attenzione dell’assemblea dei delegati ordinaria/straordinaria presentando il conto annuale e i risultati dell’attività di revisione. Inoltre, formula una raccomandazione sull’approvazione dei conti e sul discarico degli organi dell’associazione.
IV. Istituzioni dell’associazione
Art. 21 Segretariato
1 L’OdA MM dispone di un segretariato diretto da un segretario. Il segretariato garantisce l’assistenza a tutte le istituzioni, commissioni e organi dell’OdA MM. In particolare, assicura la comunicazione sia all’interno dell’OdA MM sia verso l’esterno.
2 I compiti e i doveri del segretario sono disciplinati in un apposito mansionario.
Art. 22 Commissioni e gruppi di lavoro
1 Per il disbrigo di determinati compiti l’OdA MM istituisce commissioni permanenti o gruppi di lavoro temporanei.
2 Le commissioni e i gruppi di lavoro lavorano quale unità organizzativa del comitato e assolvono il loro mandato nell’ambito delle competenze e degli obblighi attribuiti loro da regolamenti e mansionari. Redigono annualmente un rapporto sul lavoro svolto all’attenzione dell’assemblea dei delegati.
V. Finanze
Art. 23 Finanze, responsabilità
1 I mezzi necessari per l’adempimento dei compiti dell’OdA MM sono composti da:
a. tasse di adesione;
b. contributi dei membri;
c. contributi speciali;
d. ricavi da tasse d’esame;
e. ricavi da servizi / eventi / sponsoring ed entrate pubblicitarie;
f. contributi e aiuti di istituzioni pubbliche;
g. donazioni di ogni genere.
2 Il contributo dei membri copre i compiti e i servizi generali dell’associazione. Per il finanziamento di progetti possono essere richiesti contributi speciali. Quest’ultimi devono essere approvati dall’assemblea dei delegati.
3 Servizi individuali prestati a singoli membri vengono fatturati in base al principio di causalità.
4 Per i debiti dell’OdA MM garantisce esclusivamente il patrimonio dell’associazione.
Art. 24 Anno commerciale dell’OdA MM
L’anno commerciale dell’OdA MM termina il 31 dicembre.
VI. Disposizioni finali
Art. 25 Scioglimento
1 In caso di scioglimento dell’associazione o di cambiamento dello scopo, dopo aver fatto fronte ai propri impegni finanziari, il patrimonio viene ripartito fra i membri in proporzione ai contributi versati oppure viene destinato a un’istituzione avente uno scopo uguale o analogo. La decisione compete all’assemblea dei delegati ed è presa a maggioranza relativa dei voti dei membri presenti.
2 In caso di scioglimento, gli organi dell’associazione restano in carica e portano a termine le operazioni in materia di liquidazione
Art. 26 Interpretazione dello statuto
In caso di dubbi interpretativi la versione di riferimento è quella in lingua tedesca che è determinante e vincolante.
Art. 27 Entrata in vigore
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei delegati dell’11 novembre 2017 a Sursee ed entra in vigore immediatamente. Sostituisce tutte le versioni precedenti.
* Tutte le denominazioni di persone sono utilizzate alla forma maschile per semplificare la lettura, ma sono da intendere e applicare, con le stesse valenze, anche al femminile.
Regolamento Organizzativo
I. Affiliazione
1 Principi
Principali disposizioni contenute nello statuto: articoli 4, 5 e 6.
2 Criteri per l’affiliazione
2.1 Associazioni professionali
- Le associazioni professionali possono essere affiliate se vi aderiscono massaggiatori medicali* (conformemente al profilo professionale).
- L’associazione professionale che intende affiliarsi deve esistere da almeno un anno.
- L’associazione professionale che intende affiliarsi deve rappresentare gli interessi dei massaggiatori medicali in tutta la Svizzera o in una regione linguistica della Svizzera e promuoverli attivamente.
2.2 Associazioni di scuole
- Le associazioni di scuole possono essere affiliate se comprendono almeno due scuole.
- Tutte le scuole riunite nell’associazione di scuole devono offrire in Svizzera moduli di formazione che siano conformi al regolamento d’esame, alle direttive inerenti al regolamento d’esame e al profilo professionale, e che preparino gli allievi a conseguire uno dei titoli professionali gestiti dall’OdA MM.
2.3 Associazioni di datori di lavoro e associazioni specializzate
- Le associazioni di datori di lavoro possono essere affiliate se comprendono datori di lavoro che impiegano massaggiatori medicali o praticanti.
- Le associazioni specializzate possono essere affiliate se comprendono persone fisiche o giuridiche e il loro campo specifico ha un rapporto diretto o indiretto con gli obiettivi e lo scopo dell’OdA MM.
- Le associazioni di datori di lavoro devono avere lo scopo di rappresentare gli interessi dei datori di lavoro che impiegano massaggiatori medicali.
- Le associazioni specializzate devono rappresentare un campo specifico nell’ambito della sanità e perseguire uno scopo che abbia un rapporto con gli interessi e la formazione professionale dei massaggiatori medicali e sia legato allo scopo e agli obiettivi dell’OdA MM.
3 Modalità procedurali
L’associazione richiedente deve inoltrare la sua richiesta per iscritto al comitato dell’OdA MM. Sono da presentare lo statuto e l’estensione dell’associazione ai sensi dell’art. 11 cpv. 2. Il comitato decide e informa l’associazione richiedente per iscritto sulla decisione adottata.
Le associazioni che non vengono affiliate possono impugnare la decisione con un ricorso all’assemblea dei delegati. Entro 30 giorni dalla notifica della decisione, il ricorso scritto e motivato dev’essere inoltrato al segretariato dell’OdA MM. Il ricorso viene esaminato durante la successiva assemblea dei delegati che decide in via definitiva.
II. Assemblea dei delegati
1 Principi
Principali disposizioni contenute nello statuto: articoli 4 – 6 e 11 – 15.
2 Ripartizione del diritto di voto
2.1 In generale
- Hanno il diritto di voto esclusivamente i membri attivi (art. 4).
- I voti di delegato sono assegnati ai membri attivi conformemente alla loro estensione.
- L’estensione del membro attivo risulta dall’art. 11 cpv. 2 dello statuto.
- A complemento dell’art.11 cpv. 2 nella sottocategoria B sono considerati unicamente gli allievi che si trovano in formazione per almeno il 20% e che mirano a diventare massaggiatore medicale.
2.2 Ripartizione dei voti fra le sottocategorie
Il totale complessivo dei voti di delegato rappresentati nell’assemblea dei delegati dell’OdA MM è di 90 voti.
Ogni categoria di membri attivi riceve un terzo del totale dei voti:
- la sottocategoria A dispone di 30 voti di delegato;
- la sottocategoria B dispone di 30 voti di delegato;
- la sottocategoria C dispone di 30 voti di delegato.
2.3 Ripartizione dei voti all’interno delle sottocategorie
All’interno delle sottocategorie i voti di delegato sono ripartiti come segue:
Sottocategoria A:
Diritto di voto di base: 2 voti di delegato per ogni membro
Voti rimanenti: ripartizione dei voti di delegato rimanenti secondo la formula seguente:
Voti rimanenti per ogni associazione professionale
= (Estensione del membro (art. 11 cpv. 2) / Totale dei membri della cat. A) x totale di voti di delegato rimanenti
Sottocategoria B:
Diritto di voto di base: 2 voti di delegato per ogni associazione di scuole
Voti rimanenti: ripartizione dei voti di delegato rimanenti secondo la formula seguente:
Voti rimanenti per ogni associazione di scuole
= (Estensione del membro (art. 11 cpv. 2) / Totale dei membri della cat. B) x totale di voti di delegato rimanenti
Sottocategoria C:
Numero dei voti di delegato diviso per il numero di membri della categoria C.
3 Contributi dei membri
Per le associazioni professionali, di scuole o di datori di lavoro che diventano nuovi membri dell’OdA MM, il primo contributo annuale può essere diminuito della metà a condizione che l’affiliazione avvenga dopo il 30.06.
I membri dimissionari o esclusi perdono ogni diritto alle prestazioni dell’OdA MM e su un eventuale patrimonio dell’associazione. Gli obblighi del membro escluso sussistono fino alla fine dell’anno commerciale.
3.1 Membri attivi
Sottocategoria A: ogni associazione professionale paga un contributo di base di CHF 1’000.00.
Inoltre, ogni associazione professionale paga un contributo per ogni suo membro. L’importo di tale contributo viene fissato dall’assemblea dei delegati.
Sottocategoria B: Ogni associazione di scuole paga un contributo di base di CHF 2’500.00.
Inoltre, ogni scuola paga un contributo per ogni suo allievo. L’importo di tale contributo viene fissato dall’assemblea dei delegati.
Sottocategoria C: le associazioni di datori di lavoro e le associazioni specializzate pagano un contributo annuale forfettario di CHF 3’000.00.
3.2 Membri passivi
I membri passivi pagano annualmente un contributo forfettario di CHF 1’000.00.
III Disposizioni transitorie
Numeri di delegati spettanti alla sottocategoria C
Al momento dell’emanazione del presente regolamento organizzativo, la sottocategoria C Associazioni di datori di lavoro e associazioni specializzate non ha nessun membro. Fino a quando la sottocategoria C non dispone di membri, i diritti di voto della sottocategoria C restano inattivi; ciò non influisce in nessun modo sulla ripartizione dei contributi dei membri.
IV Entrata in vigore
Il presente regolamento organizzativo è stato approvato dall’assemblea dei delegati del 19 aprile 2018 a Emmenbrücke ed entra in vigore immediatamente.
* Tutte le denominazioni di persone sono utilizzate alla forma maschile per semplificare la lettura, ma sono da intendere e applicare, con le stesse valenze, anche al femminile.