FAQ Esame di professione
Chi decide in merito all‘equivalenza dei titoli di studio esteri per essere ammessi all’esame di professione?
Il sito web della Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere offre delle informazioni complessive per un riconoscimento dell’equivalenza di un titolo di studio estero (p.es. maturità).
La CGQ dell’OdA MM ha la competenza di decidere in merito all’equivalenza di un titolo che quindi permette di accedere all’esame di professione, a condizione che tutte le altre condizioni di ammissione siano soddisfatte. Nel caso di aspetti da chiarire, la CGQ prende contatto con la SEFRI.
In linea di massima un operatore della formazione dovrebbe sostenere i candidati prima che essi inizino la formazione, nella verifica concernente l’equipollenza dei loro titoli, indirizzandoli anche ai competenti uffici cantonali. E’ inoltre responsabilità dell’operatore della formazione ammettere unicamente persone che secondo il regolamento d’esame del 19.06.2009 potranno essere ammesse all’esame di professione.
Quando si svolge l’esame di professione?
L’esame di professione si svolge, in linea di massima, una volta all’anno (autunno). Le date precise sono indicate nelle relative pubblicazioni.
Qual è il contenuto dell’esame di professione?
Il contenuto dell’esame di professione è indicato nelle direttive inerenti al regolamento d’esame del 19.06.2009.
Quali condizioni bisogna soddisfare per essere ammessi alla formazione per massaggiatore medicale e quindi all’esame di professione?
Sul sito web dell’OdASanté si trova un riassunto delle basi di una formazione a livello terziario. Le condizioni di ammissione all’esame di professione sono definite al punto 3.3.1. del Regolamento d’esame del 19.06.2009.
Come si devono intendere le seguenti condizioni di ammissione all’esame di professione: "un titolo equipollente oppure 1 anno di pratica professionale"?
Conformemente al punto 3.31 del regolamento d’esame del 19 giugno 2009 per massaggiatori medicali, è ammesso all’esame di professione chi
- è titolare di un attestato federale di capacità (AFC) nella formazione di base o di un altro titolo equipollente;
- è in grado di comprovare 1 anno di pratica professionale;
- dispone dei certificati di fine modulo necessari o delle attestazioni di equipollenza;
- non è iscritto nel casellario giudiziale centrale da cui risulta un’incompatibilità con lo scopo dell’esame;
- è disabile e pertanto non è in grado di assolvere una precedente formazione professionale, ma ha tuttavia assolto una formazione triennale specifica di massaggiatore medicale adattata al suo grado di disabilità.
Un titolo equipollente può essere: maturità, scuola di diploma a tempo pieno, scuola specializzata del settore secondario II per le professioni sanitarie e sociali, diploma di commercio ecc.
Chi assolve una formazione professionale di base può accedere alle offerte della formazione professionale superiore che, però, richiedono di regola un’esperienza lavorativa supplementare.
La maturità professionale assicura il passaggio diretto alle scuole universitarie professionali, mentre, superando un esame passerella, si può accedere a un’università o a un politecnico. Viceversa, chi ha assolto un ciclo di studi di cultura generale nel livello secondario II (liceo e scuola media specializzata) può accedere a una formazione professionale superiore se dispone di un’esperienza lavorativa sufficiente.
L’importante è di provare un’attività professionale di almeno un anno a tempo pieno, per un’attività tempo parziale, la durata occorrere conformemente più lunga.
Come posso essere ammesso all’esame di professione se non sono in possesso né di un AFC né di un titolo equipollente?
La validazione degli apprendimenti acquisiti, recentemente introdotta, offre la possibilità di conseguire un titolo professionale formale partendo da competenze acquisite in vari modi.
In base all’articolo 33 LFPr, le competenze professionali possono essere attestate anche al di fuori di una procedura fissata in un atto normativo. La validazione degli apprendimenti acquisiti consente agli adulti di accedere a titoli federali senza aver assolto un percorso formale.
Per ulteriori informazioni, vedete www.validacquis.ch.
La mia formazione è solo di due anni
Per il riconoscimento delle formazioni professionali che una volta si potevano concludere in due anni anziché in tre, è consigliato di rivolgersi allo SEFRI per ricevere delle informazioni preliminari.
Diplomi esteri
I documenti e diplomi esteri sono da inoltrare in una delle lingue nazionali della Svizzera oppure in inglese. Documenti originali in altre lingue devono essere tradotti con l’attestazione notarile.
Formazione all’interna di una ditta
Se qualcuno ha fatto una formazione monopolistica, magari solo di un anno all’interno di una ditta, e di seguito ha fatto dell’esperienza lavorativa, esiste la possibilità di richiedere al cantone di domicilio una sorta di equipollenza. Per questo motivo l’attestato di capacità non è sempre indispensabile e la formazione mancante può essere compensata con l’esperienza lavorativa. La decisione sull’equipollenza dipende però dal singolo caso e per le procedure è consigliato di informarsi dallo SEFRI e/o dal cantone.
Sostegno da parte di un’istituzione sociale
Se qualcuno riceve sostegno dall’AI (assicurazione invalidità), per esempio per una riqualifica, oppura da un’altra istituzione, chiediamo di inviarci tutti i documenti con i relativi dati della persona di riferimento, per eventuali ragguagli.
FAQ Identificazione dei moduli e degli operatori della formazione
Chi accredita le scuole o gli operatori della formazione?
Le scuole (docenti, locali, budget) non possono essere valutate e neanche la messa in pratica del corso (lezione frontale, lavoro di gruppo, studio autonomo, ecc.). La commissione per la garanzia della qualità valuta i contenuti che portano alle convalide dei moduli controllando che permettano agli allievi dei corsi di preparazione di essere preparati in modo ottimale all’esame di professione.
Per quale motivo c’è l’identificazione dell’operatore della formazione?
E’ obbligatoria l’identificazione dell’operatore della formazione?
Grazie all’identificazione dell’operatore della formazione l’allievo ha la garanzia che la formazione svolta presso questo operatore sia adeguata e lo prepari in modo ottimale all’esame di professione e al superamento dello stesso.
Quale deve essere il contenuto dei moduli?
L’OdA MM non definisce nessun curriculum quadro. Ogni operatore della formazione deve avere la possibilità di determinare i contenuti della formazione e di mantenere le sue caratteristiche particolari. Per tale motivo si consiglia di procedere all’identificazione dell’operatore della formazione.
Esiste una descrizione dei moduli?
Un operatore della formazione è obbligato ad offrire tutti e 8 i moduli?
E’ possibile l’accreditamento di singoli moduli?
Esiste una disposizione temporale per i moduli?
Unicamente per il modulo 8 (stage) vi è una disposizione a livello di tempo. Per gli altri moduli non vi è nessuna disposizione in tal senso.
Il candidato ha la possibilità di procurarsi il proprio posto di stage?
No!
Lo stage si svolge presso un posto di stage riconosciuto e comprende una supervisione sistematica, una valutazione, dei controlli periodici con colloqui di valutazione e un rapporto finale (vedi appendice 2 delle Direttive, direttive pagina 19). Lo stage è una delle condizioni di ammissione da soddisfare per poter sostenere l’esame di professione. Presso gli operatori della formazione finora accreditati dall’OdA MM, lo stage è parte integrante della formazione (modulo 8) ed è quindi attribuito e supervisionato dall’operatore stesso. L’operatore della formazione è responsabile della convalida del modulo e dell’acquisizione delle competenze richieste in quanto lo stage deve svolgersi sotto supervisione.
Quanto dura lo stage (modulo 8)?
La durata dello stage deve essere di 6 mesi almeno con un grado di occupazione del 100%. Nel caso di un grado di occupazione inferiore, la durata dello stage deve essere prolungata in modo proporzionale.
Vi è un solo stage?
Normalmente sì, è previsto un solo stage. Gli operatori della formazione finora accreditati dall’OdA MM offrono degli ulteriori stage quali preparazione con valutazione interna.
Come si definisce il controllo periodico durante lo stage?
I controlli periodici prevedono la valutazione di almeno 3 trattamenti di pazienti da parte del responsabile di formazione. Le stesse durano 3 ore complessivamente (vedi appendice 2 delle Direttive al Regolamento d’esame, direttive pagina 19). Lo svolgimento del controllo periodico dipende dall’operatore della formazione e dagli accordi che quest’ultimo ha con il posto di stage. Il controllo periodico può essere svolto dall’operatore della formazione in collaborazione con il responsabile di stage/il team nel posto di stage.
Cosa significa stage “clinico”?
Lo stage clinico si definisce in base al numero di pazienti con patologia rispetto al numero di trattamenti eseguiti su persone sane. La commissione GQ dell’OdA MM non stabilisce nessun numero di pazienti da trattare. E’ di competenza delle scuole formare dei massaggiatori medicali competenti.
FAQ varie
Il titolo di “massaggiatore medicale con attestato professionale federale” è riconosciuto nell’UE?
La richiesta di riconoscimento dell’equipollenza del titolo federale può essere inoltrata alle autorità competenti nei paesi UE nell’ambito degli accordi bilaterali.
Perché l’OdA MM intende registrare le formazioni continue?
Il concetto per una possibile registrazione dei corsi di formazione continua è attualmente in fase di rielaborazione.
FAQ Tariffa 590
A – Domande di carattere generale
A01 Cambia qualcosa per me come terapista per quanto riguarda la registrazione presso gli enti di registrazione?
No. La tariffa 590 e lo standard di fatturazione non hanno conseguenze sulla sua registrazione. Con la sua registrazione, lei giustifica anche la sua qualifica. La tariffa 590 si riferisce unicamente alla fatturazione.
A02 Posso utilizzare la Tariffa 590 e lo standard di fatturazione anche per gli assicuratori malattia che non fanno parte del «Team di assicuratori della medicina complementare»?
La tariffa 590 è valida a livello nazionale e può quindi essere letta anche da assicuratori malattia che non appartengono al «Team di assicuratori della medicina complementare». Lo standard di fatturazione può essere trattato da tutti gli assicuratori.
A03 Non faccio parte di un’associazione e/o non possiedo un diploma federale. Devo comunque cambiare le mie fatture?
Sì. La tariffa 590 e lo standard di fatturazione sono obbligatorie a prescindere dall’appartenenza a un’associazione o da una registrazione.
A04 Cosa devo fare se dispongo di due diversi numeri RCC?
Nell’ambito della medicina complementare, dal 2015 i fornitori di prestazioni hanno un solo numero RCC (con cifre finali «60», «61», «62» oppure «63»). Il suo ente di registrazione può aiutarla se ha domande sul suo numero RCC.
A05 Non è stata pubblicata alcuna nuova versione dell’attuale modulo di fatturazione. Quale versione devo utilizzare?
L’attuale versione del modulo di fatturazione PDF («Release V2.4.19», vedere in alto a destra nello standard di fatturazione) può essere utilizzata al più tardi fino alla fine del 2021. A partire dal 2020 il modulo di fatturazione PDF non è più stato aggiornato. Dal 1° gennaio 2022, per l’emissione delle fatture sarà necessario un software professionale dotato dello standard di fatturazione attuale. Diversi fornitori di software propongono soluzioni adattate alle varie esigenze: dalle versioni gratuite fino alle applicazioni professionali più complesse. Un elenco dei fornitori di software è disponibile sul sito web della sua organizzazione professionale e degli assicuratori.
A06 Lavoro in uno studio medico associato, rispettivamente in un istituto con numero RCC proprio. Quale numero dev’essere indicato nell’intestazione per il fornitore di prestazioni? Come dev’essere registrata la fattura quando più terapisti curano lo stesso paziente?
Nella medicina complementare (LCA) i riconoscimenti dei terapisti sono personali e non trasmissibili e quindi ogni terapista ha il proprio numero RCC. Indichi sempre il suo numero RCC personale nel campo Fornitore di prestazioni. L’emittente della fattura può essere l’istituto se possiede un numero RCC. Altrimenti indichi anche quello del terapista. Si deve emettere una fattura per ogni terapista, rispettivamente per ogni paziente. Se più terapisti curano lo stesso paziente, si deve emettere una fattura separata per ogni terapista.
A07? Il prezzo dev’essere sempre lo stesso? Non si può fare in modo che il trattamento di 90 min sia proporzionalmente meno caro di quello di 45 min o di 60 min (ad es. 60 min costano 120 CHF ma 90 min costano 160 CHF invece di 180 CHF)?
In linea di massima può fissare liberamente il prezzo per linea. Se chiede proporzionalmente meno per un trattamento di 90 min rispetto ad uno di 60 min, deve indicarlo nel campo «Prezzo» della linea corrispondente al prezzo appropriato per 5 min (ad es. per 60 min -> CHF 10.- e per 90 min. -> CHF 8.88).
A08 Sono ipovedente
La fondazione AccessAbility (accessability.ch) è specializzata nelle soluzioni informatiche per i ciechi e gli ipovedenti. Sarà lieta di aiutarla a implementare un software adatto. Per gli ipovedenti con acuità visiva uguale o inferiore a 0,3, è possibile una deroga. La preghiamo di iscriversi mediante therapeuten@concordia.ch indicando il suo numero RCC e fornendo una prova della sua acuità visiva.
B – Domande sulla tariffa e sul conteggio delle prestazioni
B01 Come posso fatturare gli esami o anamnesi del paziente con la tariffa 590?
Dispone della posizione tariffaria 1200. La usi se si tratta di esami generici, di esami indipendenti dal metodo e dalla specializzazione, o se si tratta di anamnesi. Altrimenti utilizzi la posizione tariffaria corrispondente al metodo o alla specializzazione.
B02 Come posso fatturare le prestazioni per le quali non esiste una posizione tariffaria nella tariffa 590?
Per le posizioni tariffarie o per le prestazioni terapeutiche che non figurano nella tariffa 590 o in un’altra tariffa ufficiale, può usare la Tariffa 999 aggiungendo il suo proprio testo.
B03 Le prestazioni con la Tariffa 999 (testo libero) sono rimborsate dall’assicuratore?
L’utilizzo della tariffa 590 o 999 non dà al terapista alcuna garanzia per quanto riguarda il rimborso delle prestazioni da parte dell’assicuratore. Nel settore delle assicurazioni complementari, gli assicuratori sono liberi di fissare le loro condizioni. Ciò significa che ogni assicuratore decide autonomamente se e quali prestazioni rimborsare in conformità con le sue condizioni d’assicurazione.
B04 Come devo interpretare gli intervalli di 5 minuti della Tariffa 590?
Gli intervalli di 5 minuti rappresentano la più piccola unità fatturabile. Le prestazioni possono essere conteggiate per intervallo di 5 minuti iniziato e non è necessario indicare singolarmente tutti i minuti.
B05 Come calcolo o adatto la mia tariffa oraria attuale allo standard di fatturazione e alla tariffa 590?
Le posizioni tariffarie della Tariffa 590 sono sempre indicate per intervalli di 5 minuti. Se ad esempio fattura CHF 120.– all’ora, dividendo questo onorario orario per 12 otterrà il prezzo per periodo di 5 minuti. Nel nostro esempio sarebbero CHF 10. per periodo di 5 minuti.
B06 Le posizioni tariffarie resteranno sempre le stesse nei prossimi anni?
In linea di principio le modifiche sono possibili in qualunque momento affinché la Tariffa 590 sia sempre attualizzata. La Tariffa 590 viene sviluppata e ottimizzata regolarmente. Generalmente, la modifica di versione avviene il 1° gennaio. Pertanto, ogni inizio anno deve scaricare l’aggiornamento messo a disposizione dal suo fornitore di software.
B07 In base all’anamnesi ho constatato che le mie competenze non mi permettono di trattare il caso del paziente e devo inviarlo altrove. Come fatturo questa consultazione? Che ne sarà del rimborso?
Fattura il tempo consacrato all’anamnesi come d’abitudine (posizione tariffaria corrispondente al suo metodo o alla sua specialità, eventualmente anche la posizione tariffaria 1200). Se il tempo di questa anamnesi rientra in un adeguato ambito (valore di riferimento secondo il metodo e l’assicuratore malattia 30 minuti, raramente 1 ora o più) la prestazione è pagata dagli assicuratori del Team di assicuratori di medicina complementare.
B08 Quali attività posso fatturare con la posizione tariffaria 1200?
Con la posizione tariffaria 1200 possono essere registrate l’anamnesi (dati personali, antecedenti, terapie o trattamenti precedenti, farmaci, rischi, ecc.), esami, come pure diagnostica e anamnesi indipendenti dal metodo o dalla specializzazione. Se l’anamnesi comprende aspetti o indicazioni specifici al metodo o alla specializzazione, si deve
utilizzare la posizione tariffaria corrispondente al metodo o alla specializzazione.
B09 Posso fatturare le discussioni o la coordinazione con i medici o altri professionisti della salute con la Tariffa 590?
Con la posizione tariffaria 1257, i naturopati con certificato settoriale OmL TC o diploma federale, terapisti complementari con certificato settoriale OmL TC o diploma federale, arteterapisti con certificato settoriale OmL TC o diploma federale, massaggiatori medicali con certificato federale o osteopati con MSc/HES in osteopatia / diploma CDS possono fatturare colloqui personali o telefonici con professionisti della salute (quali medici, terapisti, servizi Spitex) in assenza del paziente, se ciò è necessario per la coordinazione. Non possono essere fatturati con questa posizione tariffaria lo studio del dossier del paziente o i colloqui in relazione con la redazione di un rapporto.
B10 Come devo applicare la posizione tariffaria 1146?
La posizione tariffaria 1146 «Tempo effettivo nell’ambito di un trattamento» serve a fatturare, per tutti i metodi terapeutici, il tempo di un’applicazione terapeutica (ad es. aghi, impacchi, applicazioni con apparecchi, ecc.) durante la quale il terapista è occupato con un altro/un’altra paziente (trattamento parallelo). Nell’ambito di un trattamento economico, l’applicazione di onorari ridotti per il tempo effettivo è giustificata. L’utilizzo della posizione 1146 è previsto anche dal team di assicuratori della medicina complementare e da CAMsuisse.
Poiché il tempo effettivo non comprende delle prestazioni terapeutiche, il gruppo di lavoro medicina complementare e CAMsuisse esigono un onorario molto più basso per il tempo in questione, nell’ambito di un trattamento economico, che deve innanzitutto orientarsi sulle spese correnti (locazione locali, elettricità, acqua, materiale, ecc.).
In caso di mancato rispetto di queste direttive, i terapisti saranno sottoposti a provvedimenti
individuali da parte degli assicuratori.
C – Domande specifiche per singoli gruppi professionali
C01 Come posso fatturare i medicinali della medicina complementare?
In ambito LCA tutti i farmaci di medicina complementare vengono registrati secondo la seguente regola, sotto la posizione tariffale 1310:
«Nome del prodotto, rispettivamente scopo d’impiego, fabbricante, quantità (ad es. dimensioni dell’imballaggio) e forma di somministrazione, ad esempio «UMCKALOABO soluzione, Schwabe, 50 ml», risp. «fitoterapeutico tosse, Hänseler, 50 ml».
Questa regola vale anche per medicinali autorizzati a livello cantonale, specialità della casa, miscele della MTC o Ayurveda o medicinali fabbricati ad hoc.
Se per un paziente, per motivi medici, non può nominare il farmaco di omeopatia classica, scriva «farmaco omeopatico, potenza, fabbricante, quantità e posologia (ad es. 1 dose)».
C02 Sono terapista MTC con diploma federale. Presso l’ente di registrazione sono riconosciuto/a per agopuntura, tuina, coppettazione, moxibustione e fitoterapia secondo MTC. Qual è la posizione tariffaria corretta per la terapia con rimedi MTC? La posizione 1205 può essere utilizzata per il metodo di disintossicazione, ad es. per la coppettazione?
La Tariffa 590 comprende delle cure, ossia degli atti terapeutici prodigati al paziente. I rimedi devono essere fatturati separatamente.
La posizione 1208 «Terapia farmacologica, ogni 5 minuti» è una posizione che raggruppa diverse applicazioni farmacologiche e che è esclusivamente a disposizione dei naturopati con diploma federale (terapia farmacologica di medicina complementare (terapia, prescrizione, scelta dei mezzi), come fitoterapia, omeopatia funzionale, fiori di Bach, spagirica, biochimica di Schüssler, ecc.). Se non dispone del diploma federale e applica ad es. la fitoterapia, può utilizzare la tariffa 1085 «Fitoterapia ogni 5 minuti».
La posizione 1205 «Metodi di disintossicazione, ogni 5 minuti» comprende: coppettazione, sanguisughe, metodo Baunscheidt, Gua Sha, purgare, metodo Röder, salasso.
La sua associazione o le organizzazioni professionali la aiuteranno per l’utilizzo delle corrette posizioni.
C03 Sono registrato come naturopata presso RME per il gruppo di metodi 131. Questa registrazione comprende diverse terapie, tra queste anche le pratiche di massaggio che finora ho sempre fatturato con la cifra 221 (pratiche di massaggio). Nelle nuove posizioni tariffarie non trovo le pratiche di massaggio. Poiché non sono registrato come massaggiatore medico, non posso fatturare con la posizione tariffaria 1062 il massaggio classico, è vero? Come posso fatturare i massaggi?
La tariffa 590 corrisponde alle prestazioni prodigate al paziente ed è indipendente dalla sua registrazione (ad eccezione delle posizioni tariffarie specifiche della professione, capitolo da 5 a 9). Può applicare le posizioni che utilizza effettivamente per indicare in modo trasparente sulla fattura il trattamento eseguito.
La sua registrazione serve all’assicuratore essenzialmente per verificare se è qualificato e riconosciuto per la terapia corrispondente.
Come terapista registrato nel gruppo di metodi 131, sotto metodo 221, ha a disposizione nella tariffa 590, le seguenti posizioni tariffarie: 1062 massaggio classico, ogni 5 min., 1052 terapia delle zone riflesse dei piedi, ogni 5 min., 1134 terapia delle zone riflesse, ogni 5 min., 1033 massaggio del colon, ogni 5 min., 1073 massaggio alle zone riflesse dei muscoli, ogni 5 min.
C04 Come posso fatturare le prestazioni di laboratorio di medicina complementare?
In ambito LCA tutte le prestazioni di laboratorio di medicina complementare si registrano secondo la seguente regola sotto la posizione tariffale 1302:
«numero RCC o nome e località del laboratorio che esegue l’analisi, materiale iniziale, esame eseguito»; ad esempio: «N° RCC XY, feci, transglutaminasi-AK»
C05 Lavoro con la fitoterapia, i sali di Schüssler e la spagirica. Come posso fatturare correttamente questi trattamenti con la tariffa 590?
Se è naturopata con diploma federale o dispone di un certificato settoriale OmL TC, utilizzi la posizione tariffaria 1208 (terapia farmacologica). Questa posizione tariffaria è a disposizione dei naturopati con diploma federale o con certificato settoriale OmL TC per terapie farmacologiche di medicina complementare (terapia, prescrizione, scelta dei prodotti). Rientrano in questo ambito la fitoterapia, l’omeopatia funzionale, i fiori di Bach, la spagirica, la biochimica secondo Schüssler ecc. I corrispondenti medicinali vengono fatturati con la posizione tariffaria 1310.
Se non dispone del diploma federale di naturopata o del certificato settoriale OmL TC, deve utilizzare le posizioni tariffarie per terapie individuali, ad es. posizione tariffaria 1022 per la terapia con i fiori di Bach, 1085 per la fitoterapia, ecc.
C06 Quale posizione tariffaria devo utilizzare per fatturare un trattamento di spagirica?
Vedere FAQ C O5
C 07 Sono omeopata e, sulla base del mio orientamento omeopatico, utilizzo anche prodotti terapeutici di fitoterapia. Con quale posizione tariffaria posso fatturare queste prestazioni?
Se è naturopata con diploma federale o dispone di un certificato settoriale OmL TC, utilizzi la posizione tariffaria 1208 (terapia farmacologica). Questa posizione tariffaria è a disposizione dei naturopati con diploma federale/Certificato OrTra TC per i trattamenti con rimedi di medicina complementare (terapia, prescrizione, scelta dei prodotti), se la prescrizione/raccomandazione avviene sulla base dei principi terapeutici corrispondenti. Rientrano in questo ambito la fitoterapia, la spagirica, la biochimica secondo Schüssler ecc. I corrispondenti medicinali vengono fatturati con la posizione tariffaria 1310.
Se prescrive un rimedio fitoterapico in base alle sue competenze specialistiche di omeopatia, fatturi il trattamento con la posizione tariffaria 1127 e il prodotto fitoterapico con la posizione tariffaria 1310 con la relativa indicazione secondo FAQ domanda/risposta C 01 (nome del prodotto, rispettivamente scopo d’impiego, fabbricante, quantità, (ad es. dimensioni dell’imballaggio), e posologia.
Se non dispone del diploma federale di naturopata o del certificato settoriale OmL TC, utilizzi la posizione tariffaria 1085 per le prestazioni di fitoterapia. Per la fatturazione di prodotti fitoterapici utilizzi la posizione tariffaria 1310, poiché la posizione tariffaria 1208 non è disponibile per la sua qualifica.
Contatto
Organizzazione del mondo dei
massaggiatori medicali
Tägerhardring 8
5436 Würenlos
Domande in merito all’esame?