FAQ Esame di professione
Chi decide in merito all‘equivalenza dei titoli di studio esteri per essere ammessi all’esame di professione?
Il sito web della Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere offre delle informazioni complessive per un riconoscimento dell’equivalenza di un titolo di studio estero (p.es. maturità).
La CGQ dell’OdA MM ha la competenza di decidere in merito all’equivalenza di un titolo che quindi permette di accedere all’esame di professione, a condizione che tutte le altre condizioni di ammissione siano soddisfatte. Nel caso di aspetti da chiarire, la CGQ prende contatto con la SEFRI.
In linea di massima un operatore della formazione dovrebbe sostenere i candidati prima che essi inizino la formazione, nella verifica concernente l’equipollenza dei loro titoli, indirizzandoli anche ai competenti uffici cantonali. E’ inoltre responsabilità dell’operatore della formazione ammettere unicamente persone che secondo il regolamento d’esame del 19.06.2009 potranno essere ammesse all’esame di professione.
Quando si svolge l’esame di professione?
L’esame di professione si svolge, in linea di massima, una volta all’anno (autunno). Le date precise sono indicate nelle relative pubblicazioni.
Qual è il contenuto dell’esame di professione?
Il contenuto dell’esame di professione è indicato nelle direttive inerenti al regolamento d’esame del 19.06.2009.
Quali condizioni bisogna soddisfare per essere ammessi alla formazione per massaggiatore medicale e quindi all’esame di professione?
Sul sito web dell’OdASanté si trova un riassunto delle basi di una formazione a livello terziario. Le condizioni di ammissione all’esame di professione sono definite al punto 3.3.1. del Regolamento d’esame del 19.06.2009.
Come si devono intendere le seguenti condizioni di ammissione all’esame di professione: "un titolo equipollente oppure 1 anno di pratica professionale"?
Conformemente al punto 3.31 del regolamento d’esame del 19 giugno 2009 per massaggiatori medicali, è ammesso all’esame di professione chi
- è titolare di un attestato federale di capacità (AFC) nella formazione di base o di un altro titolo equipollente;
- è in grado di comprovare 1 anno di pratica professionale;
- dispone dei certificati di fine modulo necessari o delle attestazioni di equipollenza;
- non è iscritto nel casellario giudiziale centrale da cui risulta un’incompatibilità con lo scopo dell’esame;
- è disabile e pertanto non è in grado di assolvere una precedente formazione professionale, ma ha tuttavia assolto una formazione triennale specifica di massaggiatore medicale adattata al suo grado di disabilità.
Un titolo equipollente può essere: maturità, scuola di diploma a tempo pieno, scuola specializzata del settore secondario II per le professioni sanitarie e sociali, diploma di commercio ecc.
Chi assolve una formazione professionale di base può accedere alle offerte della formazione professionale superiore che, però, richiedono di regola un’esperienza lavorativa supplementare.
La maturità professionale assicura il passaggio diretto alle scuole universitarie professionali, mentre, superando un esame passerella, si può accedere a un’università o a un politecnico. Viceversa, chi ha assolto un ciclo di studi di cultura generale nel livello secondario II (liceo e scuola media specializzata) può accedere a una formazione professionale superiore se dispone di un’esperienza lavorativa sufficiente.
L’importante è di provare un’attività professionale di almeno un anno a tempo pieno, per un’attività tempo parziale, la durata occorrere conformemente più lunga.
Come posso essere ammesso all’esame di professione se non sono in possesso né di un AFC né di un titolo equipollente?
La validazione degli apprendimenti acquisiti, recentemente introdotta, offre la possibilità di conseguire un titolo professionale formale partendo da competenze acquisite in vari modi.
In base all’articolo 33 LFPr, le competenze professionali possono essere attestate anche al di fuori di una procedura fissata in un atto normativo. La validazione degli apprendimenti acquisiti consente agli adulti di accedere a titoli federali senza aver assolto un percorso formale.
Per ulteriori informazioni, vedete www.validacquis.ch.
La mia formazione è solo di due anni
Per il riconoscimento delle formazioni professionali che una volta si potevano concludere in due anni anziché in tre, è consigliato di rivolgersi allo SEFRI per ricevere delle informazioni preliminari.
Diplomi esteri
I documenti e diplomi esteri sono da inoltrare in una delle lingue nazionali della Svizzera oppure in inglese. Documenti originali in altre lingue devono essere tradotti con l’attestazione notarile.
Formazione all’interna di una ditta
Se qualcuno ha fatto una formazione monopolistica, magari solo di un anno all’interno di una ditta, e di seguito ha fatto dell’esperienza lavorativa, esiste la possibilità di richiedere al cantone di domicilio una sorta di equipollenza. Per questo motivo l’attestato di capacità non è sempre indispensabile e la formazione mancante può essere compensata con l’esperienza lavorativa. La decisione sull’equipollenza dipende però dal singolo caso e per le procedure è consigliato di informarsi dallo SEFRI e/o dal cantone.
Sostegno da parte di un’istituzione sociale
Se qualcuno riceve sostegno dall’AI (assicurazione invalidità), per esempio per una riqualifica, oppura da un’altra istituzione, chiediamo di inviarci tutti i documenti con i relativi dati della persona di riferimento, per eventuali ragguagli.
FAQ Identificazione dei moduli e degli operatori della formazione
Chi accredita le scuole o gli operatori della formazione?
Le scuole (docenti, locali, budget) non possono essere valutate e neanche la messa in pratica del corso (lezione frontale, lavoro di gruppo, studio autonomo, ecc.). La commissione per la garanzia della qualità valuta i contenuti che portano alle convalide dei moduli controllando che permettano agli allievi dei corsi di preparazione di essere preparati in modo ottimale all’esame di professione.
Per quale motivo c’è l’identificazione dell’operatore della formazione?
E’ obbligatoria l’identificazione dell’operatore della formazione?
Grazie all’identificazione dell’operatore della formazione l’allievo ha la garanzia che la formazione svolta presso questo operatore sia adeguata e lo prepari in modo ottimale all’esame di professione e al superamento dello stesso.
Quale deve essere il contenuto dei moduli?
L’OdA MM non definisce nessun curriculum quadro. Ogni operatore della formazione deve avere la possibilità di determinare i contenuti della formazione e di mantenere le sue caratteristiche particolari. Per tale motivo si consiglia di procedere all’identificazione dell’operatore della formazione.
Esiste una descrizione dei moduli?
Un operatore della formazione è obbligato ad offrire tutti e 8 i moduli?
E’ possibile l’accreditamento di singoli moduli?
Esiste una disposizione temporale per i moduli?
Unicamente per il modulo 8 (stage) vi è una disposizione a livello di tempo. Per gli altri moduli non vi è nessuna disposizione in tal senso.
Il candidato ha la possibilità di procurarsi il proprio posto di stage?
No!
Lo stage si svolge presso un posto di stage riconosciuto e comprende una supervisione sistematica, una valutazione, dei controlli periodici con colloqui di valutazione e un rapporto finale (vedi appendice 2 delle Direttive, direttive pagina 19). Lo stage è una delle condizioni di ammissione da soddisfare per poter sostenere l’esame di professione. Presso gli operatori della formazione finora accreditati dall’OdA MM, lo stage è parte integrante della formazione (modulo 8) ed è quindi attribuito e supervisionato dall’operatore stesso. L’operatore della formazione è responsabile della convalida del modulo e dell’acquisizione delle competenze richieste in quanto lo stage deve svolgersi sotto supervisione.
Quanto dura lo stage (modulo 8)?
La durata dello stage deve essere di 6 mesi almeno con un grado di occupazione del 100%. Nel caso di un grado di occupazione inferiore, la durata dello stage deve essere prolungata in modo proporzionale.
Vi è un solo stage?
Normalmente sì, è previsto un solo stage. Gli operatori della formazione finora accreditati dall’OdA MM offrono degli ulteriori stage quali preparazione con valutazione interna.
Come si definisce il controllo periodico durante lo stage?
I controlli periodici prevedono la valutazione di almeno 3 trattamenti di pazienti da parte del responsabile di formazione. Le stesse durano 3 ore complessivamente (vedi appendice 2 delle Direttive al Regolamento d’esame, direttive pagina 19). Lo svolgimento del controllo periodico dipende dall’operatore della formazione e dagli accordi che quest’ultimo ha con il posto di stage. Il controllo periodico può essere svolto dall’operatore della formazione in collaborazione con il responsabile di stage/il team nel posto di stage.
Cosa significa stage “clinico”?
Lo stage clinico si definisce in base al numero di pazienti con patologia rispetto al numero di trattamenti eseguiti su persone sane. La commissione GQ dell’OdA MM non stabilisce nessun numero di pazienti da trattare. E’ di competenza delle scuole formare dei massaggiatori medicali competenti.
FAQ varie
Il titolo di “massaggiatore medicale con attestato professionale federale” è riconosciuto nell’UE?
La richiesta di riconoscimento dell’equipollenza del titolo federale può essere inoltrata alle autorità competenti nei paesi UE nell’ambito degli accordi bilaterali.
Perché l’OdA MM intende registrare le formazioni continue?
Il concetto per una possibile registrazione dei corsi di formazione continua è attualmente in fase di rielaborazione.
Contatto
Segretariato d’esame
OdA MNM
Segretariato d’esame e CGQ
Lättenwiesenstrasse 3
8152 Glattbrugg (ZH)
Segretariato OdA MM
Bahnhofstrasse 13
6020 Emmenbrücke
Domande in merito all’esame?